Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote Le aliquote per il pagamento I.M.U. 2025, sono quelle stabilite dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21 marzo 2025:
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: 9,00‰
Abitazione principale di categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7): Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7): 5,00‰
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce): Esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00‰
Fabbricati del gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille riservata allo Stato): 8,60‰
Aree fabbricabili: 8,60‰
Terreni agricoli (poiché ricadenti in territorio totalmente montano): 0,00‰
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (UNITA’ IMMOBILIARI A/1-A/8-A/9)
detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)
RIDUZIONI
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto ai fini IMU la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito;
La base imponibile dei fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, è ridotta del 50%.
TERMINI DI VERSAMENTO
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.
Codici tributo:
Per il 2013 (e anni successivi) i Codici Tributo dell'IMU sono i seguenti:
3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Dal 2020 è stato aggiunto il seguente per i Beni merce:
3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –COMUNE”