Imposta di Soggiorno


  

I gestori hanno l’obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti.
La dichiarazione, redatta sulla base della modulistica predisposta dal Comune, che si allega, deve essere trasmessa al medesimo tramite PEC.

  

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Aliquote
Le tariffe dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25/05/2022 si conferma l’imposta di soggiorno per l’anno 2022 nella misura di € 1,00 per persona, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;
 
Sono esentati dal pagamento dell'imposta:

a) minori entro il decimo anno di età;
b) coloro che pernottato presso gli ostelli della gioventù;
c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all’assistenza del soggetto degente;
d) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

  

Comunicazioni da parte delle strutture ricettive
1. Oltre all’obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune con le modalità indicate nel precedente articolo 8, comma 2, i gestori, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 2 comma 6, hanno l’obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva deve darne comunicazione al Comune, indicandone le generalità, anche senza il consenso espresso dell’interessato, come disposto dall’art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003.
2. La dichiarazione, redatta sulla base della modulistica predisposta dal Comune, deve essere trasmessa al medesimo tramite PEC.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d’imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
5. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all’imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.

Pagamento
1. I soggetti passivi dell’imposta di soggiorno, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese:
a) su apposito conto corrente postale intestato a questo comune;
b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
d) mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le somme accertate dall’amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.